un post it con un punto interrogativo per chiarire i dubbi legali in materia di lavoro agile

Se da un lato lo Smart Working è sempre più diffuso e affermato come pratica aziendale, dall’altro lato molte realtà sono ancora dubbiose e reticenti ad abbracciare completamente e senza esitazioni questa nuova metodologia lavorativa. I motivi sono molteplici e tra questi non è raro che ricorra quello legale.

  • Ci sono dei limiti legali all’attivazione dei progetti di smart working? E se sì quali?
  • Alcune attività o alcune tipologie contrattuali possono o devono ritenersi escluse da questa modalità di lavoro?

Per questo motivo abbiamo pensato possa essere utile per schiarire le idee e risolvere qualche dubbio fare un breve excursus in materia andando a riprendere tre articoli del nostro avvocato Paola Salazar.

Smart working: come avviare un progetto

Incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, così è definito il Lavoro Agile dalla legge. Liberarsi dall’assioma presenza=lavoro ha un grande impatto psicologico sul lavoratore ed è essenziale per lui per poter lavorare senza vincoli di spazio e tempo. Purtroppo si tratta di un obiettivo difficile da raggiungere nel nostro ordinamento giuridico, ancora fortemente legato al tema del controllo e lontano dal far proprio il tema della fiducia nella gestione del rapporto di lavoro.

La tecnologia rappresenta un nodo fondamentale per chi volesse intraprendere progetti di Smart Working. La legge in questo senso si riferisce al “possibile utilizzo di strumenti tecnologici”. Non si può infatti fare a meno di quest’ultima ma è possibile che per alcune fasi o cicli non sia essenziale.

Ci sono poi attività che non possono essere svolte fuori dalla sede di lavoro tradizionale, si pensi alle attività commerciali, ai cantieri o ad alcune attività chimico-farmaceutiche. In questi casi la legge viene in aiuto affermando ad esempio che le forme di flessibilità possano riguardare anche l’orario di lavoro e non solo gli spazi. Sempre di flessibilità si tratta!
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Smart Working: i 3 elementi principali

Lo Smart Working non è lavoro da casa. Si tratta piuttosto di una modalità di lavoro flessibile che richiede alcuni fondamentali presupposti organizzativi.

Individuiamo nella tecnologia, nella fiducia e nell’Accordo di Lavoro Agile gli elementi principali di questa nuova forma lavorativa. Vediamoli più nel dettaglio:

  • Oggi la tecnologia riveste un ruolo fondamentale e ha reso possibile lo sviluppo dell’era Industry 4.0. L’evoluzione che ha imposto alle professioni negli ultimi anni ha fatto sì che anche il lavoro subordinato, e non solo quello autonomo, cominciasse ad essere regolato e valutato in termini di risultati raggiunti. 
  • L’elemento psicologico di maggiore rilevanza e fondamentale per ripensare la prestazione di lavoro in chiave di “obiettivi” è sicuramente la fiducia tra lavoratore e datore di lavoro ma anche in senso trasversale tra colleghi. Da non sottovalutare l’importanza delle soft skills e, quindi, dei fattori della collaborazione, ascolto e comunicazione, quali ingredienti essenziali al fine di avviare un progetto di Smart Working di successo.
  • La cornice si completa grazie all’Accordo individuale, quest’ultimo ha l’obiettivo di trovare il giusto punto di incontro tra l’interesse dell’organizzazione (ovvero l’aumento della produttività e della competitività) e l’interesse del collaboratore (ovvero il giusto bilanciamento tra vita privata e lavoro) e rendere così il più trasparente possibile la relazione.

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Smart working: aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

Spesso e volentieri la preoccupazione principale di chi vuole avviare un progetto di Smart Working è proprio quella legata alla gestione degli aspetti di sicurezza dello smart worker.

In molti hanno il timore che l’Inail non fornisca una copertura assicurativa per l’attività svolta al di fuori degli spazi aziendali. Ma lo smart working, come abbiamo già detto, non è lavoro da casa. È invece una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che si caratterizza per l’assenza di vincoli di luogo e di orario di lavoro, ma soprattutto, per una nuova organizzazione del lavoro basata sugli obiettivi e non sulle ore trascorse alla propria scrivania.

Ne consegue che l’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare.” Così è riportato dalla Circolare Inail n. 48 del 2 novembre 2017, non esiste pertanto alcuna differenza tra l’attività svolta all’esterno dell’ufficio rispetto a quella svolta all’interno per l’Inail.

Secondo il principio della ragionevolezza spetta ad ogni lavoratore scegliere coscienziosamente e responsabilmente il luogo dal quale svolgere la propria attività lavorativa nelle giornate di smart working. Questo luogo può anche rispondere a temporanee e specifiche esigenze di conciliazione vita-lavoro del lavoratore purché questo valga per un limitato periodo di tempo e non in via continuativa.

Per quanto riguarda i fattori connessi agli strumenti di lavoro, all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e alla tutela dell’infortunio in itinere, si può fare riferimento ai principi guida applicati per il lavoro subordinato.

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In conclusione

In modo molto breve e sintetico abbiamo cercato di affrontare le tematiche principali in materia di Lavoro Agile da un punto di vista legislativo. È possibile approfondire la lettura di ogni articolo seguendo il link e nel caso in cui qualcosa ancora non fosse chiaro contattateci senza esitazioni! Il 4 marzo Federico Bianchi e Paola Salazar sono stati i protagonisti del primo webinar gratuito che ha toccato proprio questi argomenti, e non solo. Se siete interessati potete rivedere la registrazione qui!